Associazione ONLUS Diritti Umani Violati dai Poteri Forti

 

 

Allegato "A" all'atto repertorio n. 27.421/4.360

Statuto Associazione

 

Denominazione, sededurata

Articolo 1 - E’ costituita un’Associazione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale per la tutela dei diritti del malato contro i casi di "mala sanità" e di sperimentazione, denominata "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI UMANI VIOLATI DAI POTERI FORTI - ONLUS".
L' Associazione ha la sede legale nel Comune di Firenze, via della Casella n. 92/16.
La durata dell'associazione è illimitata.

Scopo ed oggetto dell'Associazione

Articolo 2 - L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.
L'associazione ha per oggetto la tutela dei diritti civili e degli interessi degli associati e dei cittadini nei confronti dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata.
In particolare l'associazione si propone di:

- assistere ed informare, familiari e vittime, degli errori medici e in  modo particolare dei casi di abuso della sperimentazione medica  e scientifica e ad indirizzare gli stessi verso strutture interdisciplinari di professionisti (medici legali ed avvocati) che operano nel settore del risarcimento del danno alla persona.

- utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei, i quali, a solo titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 3 - Il patrimonio è costituito:

a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, di estinzione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dagli associati all'associazione.

Articolo 4 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 4 bis - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati.

Articolo 5 - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Articolo 6 - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dalla associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione.

Articolo 7 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Amministrazione.

Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 9 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e se ritiene un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee.

Articolo 13 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 28 febbraio ed entro il 20 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del codice civile.
L'assemblea deve essere convocata in Toscana, anche fuori della sede sociale.

Articolo 14 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Articolo 15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Articolo 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 17 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 C.C.

Collegio dei Revisori.

Articolo 18 - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento.

Articolo 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie.

Articolo 20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 21 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: TRIOLO Antonina
DI GANGI Vincenzo
RUOCCO Veronica
Giuseppa MAZZARA notaio